IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
  Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 8;
  Visto l'articolo 100 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
  Visto  l'articolo  5  del  decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
  Visto  l'articolo  7  del  decreto-legge  4  ottobre  1990, n. 276,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;
  Visto  l'articolo  11 del decreto del Presidente della Repubblica 7
agosto 1992, n. 417;
  Visto  l'articolo  4  del  decreto-legge  28  agosto  1995, n. 361,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437,
che  ha ridisciplinato il fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco, di cui alla legge 2 dicembre 1969, n. 968;
  Visto  l'articolo  5  del  decreto-legge  1  ottobre  1996, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;
  Visto  l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1999, n. 550;
  Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 marzo 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;
  Udito  il  parere  della  Corte  dei  conti, espresso dalle sezioni
riunite nell'adunanza dell'8 aprile 2002;
  Acquisito  il  parere della V commissione della Camera dei deputati
in data 15 maggio 2002;
  Considerato   che   la  competente  commissione  del  Senato  della
Repubblica  non  ha  espresso  il  prescritto parere entro il termine
assegnato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 luglio 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  regolamento  disciplina le operazioni di chiusura
annuale  della  gestione  del  fondo  scorta  del Corpo nazionale dei
Vigili  del  fuoco  e  del  fondo  scorta  della  Polizia  di  Stato,
disciplinati   rispettivamente   dall'articolo   4,   comma   1,  del
decreto-legge  28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  27 ottobre 1995, n. 437, e dall'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Si  trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario,
          recante:    "Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              - La  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  17 marzo  1997,  n.  63,  supplemento
          ordinario,  reca: "Delega al Governo per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione  amministrativa".  Si  trascrive  il  testo
          dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la
          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto
          previsto  alla  lettera  a)  del  comma  5.  In allegato al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti
          amministrativi.
              2.  Nelle  materie  di  cui  all'art. 117, primo comma,
          della   Costituzione,   i  regolamenti  di  delegificazione
          trovano  applicazione  solo  fino  a  quando la regione non
          provveda  a disciplinare autonomamente la materia medesima.
          Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art. 2, comma 2, della
          presente  legge  e  dall'art. 7 del testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  enti locali, approvato con decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
              3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa
          acquisizione   del   parere  delle  competenti  commissioni
          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario,
          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,
          riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
          giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  commissioni,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo
          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e
          principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una
          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione
          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni;
                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                g-bis) soppressione  dei  procedimenti  che risultino
          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                g-ter) soppressione  dei procedimenti che comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione da parte degli interessati;
                g-quater) adeguamento  della disciplina sostanziale e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                g-quinquies) soppressione    dei   procedimenti   che
          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere
          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale;
                g-sexies) regolazione,  ove  possibile,  di tutti gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
                g-septies) adeguamento  delle  procedure  alle  nuove
          tecnologie informatiche.
              5-bis.  I riferimenti a testi normativi contenuti negli
          elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
          1  alla  presente  legge e alle leggi di cui al comma 1 del
          presente   articolo   si  intendono  estesi  ai  successivi
          provvedimenti di modificazione.
              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.
              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie
          disciplinate  dai  commi  da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
          semplificazione  nel rispetto dei principi desumibili dalle
          disposizioni  in essi contenute, che costituiscono principi
          generali   dell'ordinamento  giuridico.  Tali  disposizioni
          operano  direttamente  nei  riguardi  delle  regioni fino a
          quando  esse  non  avranno legiferato in materia. Entro due
          anni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  provvedono ad adeguare i rispettivi
          ordinamenti  alle  norme fondamentali contenute nella legge
          medesima.
              8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei  principi, criteri e modalita' di cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema
          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
          successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,
          sentite le competenti commissioni parlamentari;
                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di
          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e
          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per
          ricercatore  in  deroga  all'art.  5,  comma 9, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537;
                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia.
              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e
          c),   sono   emanati   previo   parere   delle  commissioni
          parlamentari competenti per materia.
              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al  comma  8,  lettera  c),  il  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  previsto dall'art. 4 della legge
          2 dicembre  1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
          costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli
          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
              11.  Con  il  disegno  di  legge  di cui al comma 1, il
          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di
          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla
          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,
          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla
          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima
          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad
          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di
          cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
          assoluta  di  legge,  nonche'  testi  unici delle leggi che
          disciplinano  i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
          lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie  modifiche,
          integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri
          previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
              - La  legge  8 marzo  1999,  n.  50,  pubblicata  nella
          Gazzetta    Ufficiale    9 marzo   1999,   n.   56,   reca:
          "Delegificazione   e   testi  unici  di  norme  concernenti
          procedimenti  amministrativi  -  legge  di  semplificazione
          1998".
              - La  legge  24 novembre 2000, n. 340, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   24 novembre   2000,  n.  275,  reca:
          "Disposizioni  per  la  delegificazione  di  norme e per la
          semplificazione  di  procedimenti amministrativi - legge di
          semplificazione  1999". Si riporta il n. 8) dell'allegato A
          della legge 24 novembre 2000, n. 340:
              "8.  Procedimento di chiusura annuale del "Fondo-Scorta
          della  Polizia  di  Stato,  dei  Vigili  del  fuoco e della
          Guardia di finanza.     Legge 2 dicembre 1969, n. 968, art.
          1, secondo comma".
              - La  legge  1  aprile  1981,  n. 121, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  10 aprile  1981,  n.  100, supplemento
          ordinario,  reca:  "Nuovo  ordinamento dell'Amministrazione
          della  pubblica sicurezza". Si trascrive il testo dell'art.
          100 della legge 1 aprile 1981, n. 181:
              "Art.  100  (Amministrazione  e  contabilita).  -  Sino
          all'emanazione   delle   norme   di  amministrazione  e  di
          contabilita'  dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
          restano  operanti  le norme di contabilita' previste per il
          Corpo  delle  guardie di pubblica sicurezza, nonche' quelle
          sulla contabilita' generale dello Stato ed ogni altra norma
          di contabilita' applicate nei confronti del Corpo stesso.
              Gli  stanziamenti  di bilancio previsti per l'esercizio
          finanziario in corso per il Corpo delle guardie di pubblica
          sicurezza  e  dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
          sono      destinati      alle      corrispondenti     spese
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
              Le  spese relative alla pulizia delle caserme in uso al
          Ministero  dell'interno  e destinate all'accasermamento del
          personale   della   Polizia   di   Stato  e  dell'Arma  dei
          carabinieri,  gia'  a  carico  dei conviventi, sono poste a
          carico  dello stato di previsione della spesa del Ministero
          dell'interno.".
              - Il   decreto-legge   21 settembre   1987,   n.   387,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 21 settembre 1987, n.
          220, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
          primo  comma,  legge  20 novembre  1987,  n.  472 (Gazzetta
          Ufficiale  21 novembre  1987,  n.  273), concerne copertura
          finanziaria  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          10 aprile   1987,   n.   150,  di  attuazione  dell'accordo
          contrattuale  triennale relativo al personale della Polizia
          di  Stato  ed  estensione  agli  altri Corpi di polizia. Si
          trascrive   il   testo   dell'art.   5   del  decreto-legge
          21 settembre   1987,  n.  387,  convertito  in  legge,  con
          modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472:
              "Art.  5. - 1. All'art. 14 della legge 10 ottobre 1986,
          n. 668, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
              "2. La stessa disposizione si applica agli ufficiali in
          servizio   permanente   dell'Esercito,   della   Marina   e
          dell'Aereonautica  che prestano servizio da almeno due anni
          nell'Amministrazione della pubblica sicurezza con incarichi
          di  natura  tecnica  ai  sensi  dell'art.  80  della  legge
          13 dicembre 1965, n. 1366. La richiesta di inquadramento e'
          subordinata   al   nulla   osta   dell'amministrazione   di
          appartenenza.".
              2.  L'art.  34  della legge 10 ottobre 1986, n. 668, va
          interpretato  nel  senso  che il sesto dei posti da coprire
          per  ciascuna  qualifica  ivi  indicata  e' computato sulla
          dotazione  organica effettiva risultante dall'appli-cazione
          a   regime   della   legge   30 luglio   1985,  n.  445,  e
          dall'attuazione  dell'art.  43  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  24 aprile 1982, n. 340. Sono considerati
          destinatari   delle   disposizioni  contenute  nella  norma
          predetta  coloro  che,  oltre a possedere i requisiti nella
          stessa  indicati,  risultino  in  servizio  alla  data  del
          30 giugno 1986. Le disposizioni si applicano, con le stesse
          modalita'  a  tutto  il personale in possesso dei requisiti
          comunque  ad  esse corrispondenti e che risulti in servizio
          presso  il  centro  studi di Fermo alla data di conclusione
          dell'anno scolastico 1985-1986.
              3.  All'art.  88  della legge 1 aprile 1981, n. 121, e'
          aggiunto, in fine, il seguente comma:
              "I  trasferimenti  in  ufficio  con  sede  in un comune
          diverso  di  appartenenti  alla  Polizia  di Stato che sono
          componenti  della  segreteria  nazionale,  delle segreterie
          regionali   e   provinciali  dei  sindacati  di  polizia  a
          carattere  nazionale maggiormente  rappresentativi  possono
          essere  effettuati  previo  nulla  osta dell'organizzazione
          sindacale di appartenenza".
              4.  Nell'art.  92,  secondo comma, della legge 1 aprile
          1981,  n.  121, dopo la parola: "centrale" sono aggiunte le
          seguenti: "ed in quelle periferiche ed in ogni provincia".
              5.  Il regolamento di amministrazione e di contabilita'
          dell'Amministrazione   della  pubblica  sicurezza  previsto
          dall'art.  100  della legge 1 aprile 1981, n. 121, contiene
          disposizioni  anche  in  deroga  alle norme di contabilita'
          generale  dello  Stato  al  fine  di  garantire la maggiore
          snellezza  delle procedure. A tal fine puo' disporre limiti
          di  spesa  differenziati  in  relazione  all'urgenza, al di
          sotto  dei quali gli atti non sono soggetti a registrazione
          preventiva  della  Corte  dei  conti ed elevare i limiti di
          valore dei contratti oltre il quale e' prescritto il parere
          preventivo  del  Consiglio  di  Stato,  nonche' prevedere i
          termini  abbreviati, non inferiori a quindici giorni o a un
          terzo  di quelli ordinari, se piu' brevi, per l'espressione
          dei pareri richiesti, decorsi i quali puo' prescindersi dai
          pareri stessi. Lo stesso regolamento puo' inoltre contenere
          disposizioni  analoghe  a  quelle in vigore per le Forze di
          polizia  di  cui  all'art. 16 della stessa legge n. 121 del
          1981,  comprese quelle dipendenti anche dal Ministero della
          difesa,  o  confermare,  anche  con  modificazioni,  quelle
          finora  applicate  transitoriamente dagli uffici centrali e
          periferici del Ministero dell'interno.
              6.  Al  personale  della Polizia di Stato continuano ad
          applicarsi,   ai  fini  dell'acquisizione  del  diritto  al
          trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per
          il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad
          ordinamento militare.
              7.  Ai  fini  della  corresponsione  dei  miglioramenti
          economici  derivanti dall'applicazione del presente decreto
          e  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 aprile
          1987,  n.  150, si applica l'art. 172 della legge 11 luglio
          1980, n. 312.
              8.  Fino  a  quando  non si provvede alla copertura dei
          posti  previsti  nei  profili  professionali  dei  revisori
          infermieri  e  biologi del ruolo dei revisori tecnici della
          Polizia  di  Stato,  possono essere affidati, nel limite di
          sessanta  infermieri  e dieci biologi, incarichi ad esperti
          anche  esterni  alla  pubblica  amministrazione in possesso
          della  prescritta  abilitazione,  cui  sia  riconosciuta la
          specifica competenza. Gli incarichi sono conferiti, sentito
          il  consiglio  di amministrazione, con decreto del Ministro
          dell'interno,  emanato di concerto col Ministro del tesoro,
          hanno  durata  annuale  e  possono essere rinnovati per non
          piu'  di  due  volte.  Con lo stesso decreto sono stabiliti
          l'ammontare del compenso e le modalita' di corresponsione.
              9. Le disposizioni dell'art. 16 della legge 28 febbraio
          1987,  n.  56,  non  si  applicano  per il reclutamento del
          personale dei ruoli del Ministero dell'interno.".
              - Il  decreto-legge  4 ottobre 1990, n. 276, pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale  4 ottobre  1990,  n.  232,  e
          convertito   in   legge,  con  modificazioni,  dalla  legge
          30 novembre  1990,  n.  359  (Gazzetta Ufficiale 3 dicembre
          1990,   n.   282),  concerne:  "Aumento  dell'organico  del
          personale  appartenente alle Forze di polizia, disposizioni
          per   lo   snellimento  delle  procedure  di  assunzione  e
          reclutamento  e  avvio  di  un piano di potenziamento delle
          sezioni  di  Polizia  giudiziaria".  Si  trascrive il testo
          dell'art.  7  del  decreto-legge  4 ottobre  1990,  n. 276,
          convertito   in   legge,  con  modificazioni,  dalla  legge
          30 novembre 1990, n. 359:
              "Art.  7. - 1. Al comma 5 dell'art. 5 del decreto-legge
          21 settembre  1987,  n. 387, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e' aggiunto, in fine,
          il seguente periodo:
              "A tal fine puo' disporre limiti di spesa differenziati
          in  relazione  all'urgenza,  al di sotto dei quali gli atti
          non  sono  soggetti  a registrazione preventiva della Corte
          dei conti ed elevare i limiti di valore dei contratti oltre
          il  quale  e' prescritto il parere preventivo del Consiglio
          di  Stato,  nonche'  prevedere  i  termini  abbreviati, non
          inferiori  a  quindici  giorni  o  a  un  terzo  di  quelli
          ordinari,  se  piu'  brevi,  per  l'espressione  dei pareri
          richiesti,  decorsi  i  quali  puo' prescindersi dai pareri
          stessi.   Lo  stesso  regolamento  puo'  inoltre  contenere
          disposizioni  analoghe  a  quelle in vigore per le Forze di
          polizia  di  cui  all'art. 16 della stessa legge n. 121 del
          1981,  comprese quelle dipendenti anche dal Ministero della
          difesa,  o  confermare,  anche  con  modificazioni,  quelle
          finora  applicate  transitoriamente dagli uffici centrali e
          periferici del Ministero dell'interno.".
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 7 agosto
          1992,   n.   417,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 ottobre  1992,  n.  251,  supplemento  ordinario,  reca:
          "Regolamento   di   amministrazione   e   di   contabilita'
          dell'Amministrazione   della  pubblica  sicurezza".  Per  i
          riferimenti  all'art.  11  del decreto del Presidente della
          Repubblica  7 agosto  1992,  n.  417,  si  veda  nelle note
          all'art. 1.
              - Il  decreto-legge  28 agosto 1995, n. 361, pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale  29 agosto  1995,  n.  201,  e
          convertito  in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
          1,  della legge 27 ottobre 1995, n. 437 (Gazzetta Ufficiale
          28 ottobre  1995,  n.  253), reca: "Differimento di termini
          previsti   da   disposizioni   legislative  in  materia  di
          interventi  concernenti la pubblica amministrazione". Per i
          riferimenti all'art. 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n.
          361,  convertito  in  legge, con modificazioni, dalla legge
          27 ottobre 1995, n. 437, si veda nelle note all'art. 5.
              - Per i riferimenti alla legge 2 dicembre 1969, n. 968,
          si veda nelle note all'art. 5.
              - Il  decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 512, pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale  2 ottobre  1996,  n.  231,  e
          convertito  in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
          1,  legge  28 novembre  1996,  n.  609  (Gazzetta Ufficiale
          30 novembre  1996,  n.  281),  reca:  "Disposizioni urgenti
          concernenti  l'incremento e il ripianamento di organico dei
          ruoli  del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e misure di
          razionalizzazione  per  l'impiego del personale nei servizi
          d'istituto".   Si   trascrive  il  testo  dell'art.  5  del
          decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 512, convertito in legge,
          con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609:
              "Art.  5 (Norme di amministrazione e contabilita). - 1.
          Con  regolamento,  da adottarsi a norma dell'art. 17, comma
          1,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del presente decreto, su proposta del Ministro
          dell'interno,  di concerto con il Ministro del tesoro, sono
          emanate  le  norme  di  amministrazione  e contabilita' del
          Corpo   nazionale   dei  Vigili  del  fuoco,  che  potranno
          contenere  disposizioni  anche  in  deroga  alle  norme  di
          contabilita' generale dello Stato, allo scopo di conseguire
          obiettivi  di  snellimento e accelerazione delle procedure,
          per  l'acquisto  dei  beni e per la prestazione dei servizi
          necessari   a  garantire  la  permanente  efficienza  degli
          interventi  di  soccorso  tecnico  urgente in previsione di
          possibili  emergenze.  Fino  alla data di entrata in vigore
          del   predetto   regolamento   si   osservano,   in  quanto
          compatibili,   per   il  Corpo  nazionale  le  disposizioni
          previste  dal capo III del regolamento di amministrazione e
          contabilita'  dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          7 agosto 1992, n. 417.
              2.  Il  Consiglio  di  Stato  esprime il proprio parere
          sullo  schema di regolamento di cui al comma 1 entro trenta
          giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento puo'
          essere comunque adottato.".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          16 dicembre   1999,   n.  550,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  28 marzo 2000, n. 73, reca: "Regolamento recante
          norme  per  l'amministrazione  e  la contabilita' del Corpo
          nazionale  dei  Vigili  del  fuoco".  Si trascrive il testo
          dell'art.  37  del  decreto del Presidente della Repubblica
          16 dicembre 1999, n. 550:
              "Art.  37  (Fondo  scorta).  -  1.  Per  sopperire alle
          momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali
          dei  Vigili del fuoco, le scuole centrali antincendio ed il
          centro studi ed esperienze, si provvede con il fondo scorta
          di cui al decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437.
              2.  La  ripartizione  di  detto  fondo  e' disposta dal
          direttore   generale  della  protezione  civile  e  servizi
          antincendio.
              3.   L'utilizzo   del  fondo  scorta  e'  disposto  dal
          comandante   provinciale   dei   Vigili  del  fuoco  previa
          autorizzazione   del  competente  ufficio  della  direzione
          generale.
              4.  Relativamente  alle somme utilizzate, il comandante
          provinciale  dei  Vigili  del  fuoco  provvede, a ricezione
          dell'accreditamento   disposto   sul  pertinente  capitolo,
          all'immediato   reintegro   del   fondo   scorta   mediante
          versamento  all'apposito  capitolo  di  entrata  presso  la
          locale Tesoreria provinciale dello Stato.".
              - Il   decreto   legislativo   19 marzo  2001,  n.  68,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71,
          supplemento  ordinario,  concerne: "Adeguamento dei compiti
          del  Corpo  della  Guardia  di finanza, a norma dell'art. 4
          della  legge  31 marzo  2000, n. 78". Si trascrive il testo
          dell'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68:
              "Art.  9  (Modificazione  e abrogazione di norme). - 1.
          Con regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
          della  legge 23 agosto 1988, n. 400, sono rideterminate, in
          base  alle  norme del presente decreto legislativo e tenuto
          conto  delle attribuzioni del Comandante generale del Corpo
          della  Guardia  di  finanza  ai sensi della legge 23 aprile
          1959,  n.  189, e successive modificazioni, le modalita' di
          esecuzione  del  servizio  nonche' i compiti e i doveri del
          personale  della Guardia di finanza. Per quanto attiene gli
          aspetti  concernenti  il concorso alla tutela dell'ordine e
          della   sicurezza   pubblica   e   i  compiti  militari,  i
          regolamenti sono adottati di concerto, rispettivamente, con
          i  Ministri  dell'interno e della difesa. A decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore  dei  citati regolamenti sono
          abrogati  i  regi  decreti  6 novembre  1930,  n.  1643,  e
          3 gennaio  1926,  n.  126, concernenti, rispettivamente, il
          regolamento  di  servizio  e  il  regolamento  organico del
          Corpo.
              2.   Al   fine  di  adeguare  la  struttura  logistica,
          amministrativa  e  contabile  del  Corpo  della  Guardia di
          finanza di supporto alla struttura operativa, e la relativa
          disciplina,  ai  contenuti  dei  decreti legislativi di cui
          all'art.  4  della  legge  31 marzo 2000, n. 78, e al nuovo
          modello  organizzativo  di  cui  all'art.  27, commi 3 e 4,
          della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449, il Ministro delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio  e  della programmazione economica, emana apposito
          regolamento,  ai  sensi  dell'art. 17, comma 3, della legge
          23 agosto  1988, n. 400. A decorrere dall'entrata in vigore
          del   citato   regolamento   e'  abrogato  il  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   20 marzo  1986,  n.  189,
          concernente il regolamento di amministrazione del Corpo.
              3.  I  regolamenti  di cui ai commi 1 e 2 sono adottati
          sentito  l'Organo centrale di rappresentanza del personale,
          secondo le leggi e i regolamenti vigenti.".
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 7 luglio
          2001,   n.   398,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          6 novembre  2001,  n.  258,  concerne: "Regolamento recante
          l'organizzazione   degli   uffici   centrali   di   livello
          dirigenziale generale del Ministero dell'interno".
          Note all'art. 1:
              - Per i riferimenti al decreto-legge 28 agosto 1995, n.
          361,  convertito  in  legge, con modificazioni, dalla legge
          27 ottobre  1995, n. 437, si veda nelle note alle premesse.
          Per  i  riferimenti  all'art. 4 del decreto-legge 28 agosto
          1995, n. 361, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge  27 ottobre 1995, n. 437, si veda nelle note all'art.
          5.
              - Per  i  riferimenti  al  decreto del Presidente della
          Repubblica  7 agosto  1992, n. 417, si veda nelle note alle
          premesse.  Si  trascrive  il testo dell'art. 11 del decreto
          del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417:
              "Art. 11 (Fondo scorta). - 1. Per provvedere alle spese
          minute  ed  alla  corresponsione  nei  casi  previsti dalle
          disposizioni   legislative   o   regolamentari  vigenti  in
          materia,  di acconti ed anticipi al personale, nonche' alle
          spese da farsi, previa autorizzazione dei competenti uffici
          del  Dipartimento  della  pubblica sicurezza, in occorrenze
          straordinarie  per le quali sia indispensabile il pagamento
          immediato,  e'  assegnato  alle  questure  un fondo scorta,
          destinato a fronteggiare le esigenze degli uffici e reparti
          della Polizia di Stato di ciascuna provincia. I criteri per
          l'impiego di detto fondo sono stabiliti con le modalita' di
          cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1959, n. 451.
              2.  Il  fondo  stesso  e'  costituito  dalle erogazioni
          effettuate  dalle prefetture, dai commissariati del Governo
          nelle  provincie  di  Trento  e  Bolzano e dalla presidenza
          della  giunta  regionale  della Valle d'Aosta sull'apposito
          capitolo   di   bilancio   e  viene,  di  volta  in  volta,
          reintegrato con le somministrazioni disposte sui competenti
          capitoli di spesa.
              3.  Il riparto di detto fondo e' disposto dal questore,
          secondo   le  direttive  del  Dipartimento  della  pubblica
          sicurezza,  tra  il  proprio  ufficio  e gli altri uffici e
          reparti della provincia.
              4.  Analogo  fondo e' assegnato al reparto autonomo del
          Ministero  dell'interno,  nonche'  agli  istituti  ed  alla
          scuola di cui al comma 5 dell'art. 2.
              5.  L'impiego del fondo scorta e' disposto dai titolari
          degli uffici, reparti ed istituti interessati.
              6. La gestione del fondo scorta viene chiusa, alla fine
          di  ciascun esercizio, con la restituzione alle prefetture,
          ai  commissariati  del  Governo nelle provincie di Trento e
          Bolzano  ed  alla  presidenza  della giunta regionale della
          Valle  d'Aosta  delle  somme  anticipate, per il successivo
          versamento  all'apposito  capitolo  di entrata del bilancio
          dello Stato.".